Con la legge 442 del 10/08/1981 è abrogato il delitto d’onore
Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.
Così recitava l’articolo 587 del codice penale italiano. Non era dunque esclusa totalmente la pena per chi vendicava l’onore leso della propria famiglia, ma ridotta considerevolmente. Inoltre, l’attenuante era estesa anche alle donne della famiglia che scoprivano l’adulterio di una congiunta. Sembra importante sottolineare questi aspetti, in considerazione del fatto che le cose non sono sempre state così.
Nonostante l’avvento dell’Illuminismo, infatti, ancora nel 1810 il primo codice francese prevedeva l’impunità per l’omicidio motivato dalla difesa dell’onore. Prima ancora, durante il 1500, si arrivò a una radicalizzazione della situazione, con sentenze che attribuivano addirittura un dovere al marito che veniva a conoscenza del tradimento: il dovere di uccidere moglie e amante. Di più, si considerava leso l’onore del marito, la cui moglie era semplicemente sospettata di adulterio. Ciò derivava, presumibilmente, da una regola imposta nel VI secolo da Giustiniano: l’uomo, per non incappare in una condanna per omicidio, doveva aver inviato all’amante della consorte tre diffide scritte. Norma ovviamente tanto osteggiata quanto dileggiata, ma che poneva fortemente l’accento sull’immagine pubblica del marito: questi, infatti, era indotto più al delitto che alla denuncia, rischiando di essere deriso dagli stessi giudici.
L’origine normativa più risalente si trova, tuttavia, ben prima della nascita dell’imperatore bizantino: è necessario riavvolgere sino al 620 a.C. (circa mille anni prima!), quando Atene pose un freno alla cultura della vendetta. Non era più possibile farsi giustizia autonomamente, poiché erano stati istituiti appositi tribunali. Naturalmente, a noi interessa l’eccezione a tale regola: l’omicidio dell’amante, (indifferentemente, della madre, moglie, figlia, sorella o concubina) scoperto in flagrante e in casa propria, non era punito.
Questo sintetico excursus storico sembra utile a dar conto del perché l’espunzione dell’articolo 587 sia arrivata solo all’inizio degli anni Ottanta: un radicamento tanto profondo da giungere agli albori della cultura giuridica. La foto in cima alla pagina, tuttavia, ci ricorda che questa battaglia è lungi dall’essere conclusa, anche fuori dall’Italia. In Pakistan, ad esempio, nonostante nel 2016 sia stata introdotta una legge volta a reprimere il delitto d’onore, ad oggi si contano più di 1200 omicidi di tal fatta. I cambiamenti, si sa, sono lenti. E, forse, non è necessario percorre tutti quei chilometri per rendersi conto che diritto e società non vanno di pari passo così spesso.
Alessio Gaggero
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