I doveri di informazione del mediatore familiare

Il lavoro del mediatore familiare non è, ad oggi,  regolamentato da un albo professionale, ma tutti, o gran parte dei mediatori familiari, fanno parte di un’associazione specifica di categoria, nel nostro caso l’A.I.Me.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari).
Lo Statuto dell’A.Me.F., ricomprende il Codice Deontologico atto a regolamentare la condotta di ogni singolo associato.
Facendo riferimento al codice deontologico, in merito ai doveri di informazione di ogni associato, si deve porre, a mio avviso, particolare attenzione a tre articoli, il 14, il 18 e il 19.
Più nello specifico, all’Art. 14 troveremo la definizione di Mediatore Familiare e di Mediazione Familiare mentre all’Art. 18 si entra nel merito della condotta professionale  degli associati e, punto per punto, si toccano i temi importanti:

  • Finalità
  • Descrizione del processo di mediazione familiare
  • Confidenzialità con l’utente e della Privacy
  • Integrità e imparzialità
  • autodeterminazione delle parti
  • Competenza professionale
  • Responsabilità legale del mediatore.

Ma come viene tradotto tutto questo in termini di doveri di informazione?
Per uscire dal tecnicismo del Codice Deontologico, ho pensato di raccontarvi quello che succede nella nostra stanza di mediazione familiare, durante il primo colloquio informativo.
Il nostro primo colloquio, che noi chiamiamo conoscitivo, è gratuito, avviene di presenza e, siccome il nostro metodo prevede che si inizi con colloqui individuali, anche questo avviene separatamente (salvo rari casi, preventivamente concordati).
Di solito, è nostra abitudine, fissare i colloqui nella stessa giornata o a pochi giorni di distanza, affinché le persone coinvolte possano avere le stesse informazioni e quindi gli stessi strumenti in mano, sin dall’inizio.

Ma che cosa avviene al lato pratico durante questo primo incontro?
Come prima cosa, ci presentiamo, raccontiamo quale sia il nostro titolo di studio, quale sia stato il nostro percorso per diventare Mediatori Familiari e quale l’associazione di riferimento, a cui siamo iscritte, in modo tale che, qualora vi fossero dubbi in merito, sul sito dell’associazione (A.I.Me.F.) possano trovare tutte le informazioni relative agli associati e, più in generale, alle regole della mediazione.
Fatte queste doverose premesse, descriviamo lo strumento della Mediazione Familiare, entrando nel merito di quali siano le sue  finalità, su chi sia e cosa faccia il Mediatore Familiare.
Più nello specifico, spieghiamo all’utente quale sia il modello di mediazione che utilizziamo (nel nostro caso, Umanistico Trasformativo Motivazionale) e quale il nostro principale strumento di lavoro, ossia l’ascolto empatico.
Un aspetto sul quale, durante questo primo colloquio, poniamo particolare importanza è quello di specificare come la nostra figura professionale sia  terza, neutrale, imparziale e non giudicante, capace di rimanere equidistante dalle parti, sul fatto che  non proporremo soluzioni o daremo personali valutazioni in merito alla loro situazione,  ma che li aiuteremo ad arrivare ad un accordo, in ottica Win-Win, direttamente negoziato da loro stessi, volontario e che tenga sempre al centro il bene primario dei figli, qualora ve ne fossero.
Particolare attenzione viene data al tema della privacy poiché, la maggior parte delle volte, chi si rivolge a noi ha paura che le cose dette possano, in qualche modo, uscire dalla stanza della mediazione e, nel caso dei colloqui individuali, possano essere riferiti all’altra parte della coppia.
Proprio per questo motivo, è nostra abitudine ripetere (a volte anche nei colloqui successivi) che tutto quello che viene detto o scritto nella stanza della mediazione, rimarrà in quella stanza, che non verrà riportato nulla all’altro utente e che eventuali documenti forniti (vedi 740, perizie, atti etc) verranno trattati nella massima riservatezza e riconsegnati non appena finito il percorso, così come non relazioneremo al giudice in merito al contenuto degli incontri.
Come ultimo aspetto, ma non per questo meno importante, passiamo alla descrizione di come si svilupperà il percorso di mediazione familiare, ossia della durata dei colloqui, sia individuali che degli incontri di mediazione, specificando quale sarà il numero massimo  degli stessi (oltre il quale non si andrà, poiché non sarebbero più funzionali al percorso intrapreso) sottolineando, però, come  la mediazione familiare, a differenza di altri percorsi più rigidi e schematici, possa essere cucita addosso alla coppia e quindi plasmabile in base alle loro necessità.
Non bisogna, infatti, pensare ad un percorso a senso unico, con una fine ed un inizio prestabiliti, ma  ad uno strumento flessibile dal quale, pur iniziando con colloqui individuali ai quali potranno seguire incontri di mediazione, qualora ve ne fosse la necessità (da parte di entrambe o anche solo di un componente della coppia) si possa fare un passo indietro e tornare ai colloqui con il singolo utente, per poi prendere nuovamente in considerazione gli incontri di mediazione e così via.
In ultimo si parla di tariffe, di quanto costi il singolo incontro, le sedute di mediazione e, nel caso, si valuteranno insieme le possibili modalità di pagamento.
Lasciamo, infine, la parola all’utente per eventuali domande su dubbi e perplessità emerse.
Capita, a volte, nei colloqui successivi, di tornare su alcune cose non recepite o non chiarite nel primo colloquio conoscitivo.
Come si può vedere, in questo ipotetico primo colloquio informativo,  sono stati toccati tutti i punti relativi agli art. 14 e 18.

Locandina Master Mediatori familiari
Locandina Master Mediazione penale
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Come indicato all’inizio, tornando proprio agli articoli del Codice Deontologico, ritengo sia importante analizzare l’Art. 19. nello specifico il punto B, dove si regolamenta la Cooperazione del mediatore familiare con altri Professionisti.
Nello specifico l’art. 19 recita così :
“Ogni mediatore dovrebbe rispettare le relazioni tra il processo di mediazione e altre discipline professionali incluse quelle del Diritto, della Contabilità commerciale e fiscale, delle Scienze Sociali e della Salute Mentale e dovrebbe promuovere la cooperazione tra mediatori, servizi sociali e altri professionisti.”
In una supervisione fatta recentemente, con i colleghi di Me.Dia.Re. , in quasi tutti i casi analizzati , è emersa una componente comune, fonte di criticità, ossia quella dei limiti e confini del mediatore familiare e, di conseguenza, della mediazione familiare.
Si è dibattuto, nello specifico,  in merito alla consapevolezza che il mediatore debba avere riguardo al limite della mediazione stessa ogni qual volta ci si renda conto che il percorso mediativo non sia più funzionale al caso trattato, oppure quando vi sia la necessità di consigliare ad una delle parti o alla coppia un percorso con altri professionisti, informandoli  che questi percorsi possono anche camminare in parallelo con il percorso mediativo o come questo possa essere sospeso e ripreso in un secondo momento.
Insomma, come debba essere “doverosa” la capacità  di fare rete con altri professionisti, per il bene primario degli utenti.
Quando si ha la corretta informazione relativa al lavoro delle varie figure professionali che possono entrare in gioco in un percorso di separazione o di divorzio, e quindi tra i professionisti stessi (invii, collaborazioni etc), sicuramente il lavoro che viene fatto sulla coppia diventa più completo, sopratutto quando la collaborazione tra le varie figure professionali viene fatta a 360 gradi.

Leggendo il titolo del mio intervento che fa esplicito riferimento ai doveri di informazione del mediatore familiare, sono certa che, a molti di voi, sia venuto in mente il ddl 735, conosciuto da tutti come Disegno di Legge Pillon, dal nome di uno dei senatori, che come primo firmatario, lo ha proposto.
Non è mia intenzione soffermarmi a lungo su questo argomento, ma sento la necessità di spendere qualche parola a riguardo.
Sono sicura che, tutti noi, mediatori familiari e non, ci siamo interrogati, sulle reali conseguenze che l’eventuale ddl, una volta divenuto legge, avrebbe portato nell’ambito della mediazione familiare, soprattutto qualora fosse entrato in vigore senza apportare le modifiche proposte dalle associazioni di mediazione familiare.
Io credo che, “in una società sempre più arrabbiata“,  l’obbligatorietà di un percorso come quello della mediazione familiare (che pone le proprie basi sulla volontarietà di partecipazione e l’autodeterminazione da parte degli individui coinvolti) sia davvero un’arma a doppio taglio.
Da una parte avremmo una partecipazione più ampia ed una conoscenza maggiore dell’esistenza  della mediazione familiare, ma, dall’altra, avremmo una percentuale alta di “insuccessi” poiché il percorso non verrebbe visto come strumento utile per trovare un accordo condiviso al di fuori delle aule di tribunale e per il bene primario dei figli, ma come una mera imposizione di legge.
Credo, altresì, che qualora venisse ripescato e fossero adottate le modifiche proposte, un primo colloquio conoscitivo gratuito potrebbe, invece, essere utile per diffondere più capillarmente la conoscenza della mediazione familiare, che non ha ancora, come invece dovrebbe, un posto in prima fila nel delicato ambito delle separazioni e dei divorzi.
Siccome il ddl 735, con il cambio di governo, risulta al momento congelato, tutti questi costrutti mentali  lasciano il tempo che trovano, ma fanno,comunque, riflettere.
Chiudo il mio intervento con un proverbio cinese, che racchiude il mio pensiero in merito al futuro della mediazione familiare, in una società sempre più difficile:

“Solo quando tutti contribuiscono con la loro legna da ardere è possibile creare un grande fuoco.”

Daniela Meistro Prandi

Tratto dalla relazione di Daniela Meistro Prandi nel convegno Le nuove frontiere della mediazione. Il futuro della mediazione in una società sempre più “arrabbiata”.

 

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